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e-commerce agenzia dogane
Redazione 9 Ottobre 2024 0 Comments

Benvenuti sul blog dello Studio La Porta “Dottori Commercialisti e Revisori Legali”. In questo articolo approfondiremo tutto ciò che c’è da sapere sul fisco e sulle tasse, fornendo una guida completa per orientarsi nel complesso mondo della fiscalità.

Operazioni intra ed extra UE. Il rapporto con l’Agenzia delle Dogane

 

Le operazioni di e-commerce delle aziende che operano sia all’interno (intra UE) che all’esterno (extra UE) dell’Unione Europea comportano specifici obblighi e rapporti con l’Agenzia delle Dogane. Ecco un riepilogo degli aspetti principali da considerare:

Operazioni Intracomunitarie (Intra UE)

  1. IVA Intracomunitaria:
    • Le vendite di beni tra aziende registrate ai fini IVA in stati membri diversi dell’UE sono esenti da IVA nel paese di origine. Tuttavia, il venditore deve ottenere e verificare il numero di partita IVA del cliente.
    • L’acquirente è responsabile del pagamento dell’IVA nel suo paese, attraverso il meccanismo del reverse charge.
  2. Dichiarazioni Intrastat:
    • Gli operatori che superano le soglie di esenzione devono presentare dichiarazioni Intrastat. In linea generale, le soglie di esenzione dalla presentazione della dichiarazione Intrastat per le operazioni intracomunitarie sono le seguenti:
  • Soglia per le cessioni di beni: Se il valore totale delle cessioni intracomunitarie di beni non supera un certo limite (di solito intorno ai 700.000 euro, ma può variare negli anni), non è necessario presentare la dichiarazione.
  • Soglia per i servizi: Per quanto riguarda i servizi, la soglia di esenzione è generalmente più bassa e si attesta intorno ai 100.000 euro.
  1. Obbligo di registrazione IVA:

Vendite B2B (Business to Business)

Nelle transazioni B2B, la dichiarazione Intrastat è obbligatoria. Ecco alcuni punti chiave:

  1. Obbligo di Dichiarazione: Se un’azienda italiana vende beni a un’altra azienda in un altro Stato membro dell’UE, deve compilare la dichiarazione Intrastat.
  2. Informazioni Richieste: La dichiarazione deve contenere informazioni riguardanti il valore delle merci, il codice delle merci, il paese di destinazione e il numero di partita IVA del cliente.
  3. Scadenze: Le dichiarazioni Intrastat devono essere presentate mensilmente o trimestralmente, a seconda dei volumi di scambio.

Vendite B2C (Business to Consumer)

Per quanto riguarda le vendite B2C, la situazione è diversa:

  1. Obbligo di Dichiarazione: In generale, le vendite B2C di beni non richiedono la dichiarazione Intrastat, poiché di solito non ci sono registrazioni IVA nei rapporti tra un’azienda e un consumatore finale.
  2. Regole Speciali: Tuttavia, se si supera una certa soglia di vendite verso consumatori in un altro Stato membro, l’impresa potrebbe essere soggetta all’obbligo di registrazione in quel Paese e, di conseguenza, potrebbe dover presentare la dichiarazione Intrastat.
  3. E-commerce e Vendite a Distanza: Con l’entrata in vigore del “One Stop Shop” (OSS) nell’UE, ci sono nuove regole per la gestione dell’IVA nelle vendite a distanza. Se un’azienda vende beni a consumatori finali in altri Stati membri e supera le soglie per le vendite a distanza, dovrà registrarsi per l’OSS e gestire l’IVA di conseguenza, ma potrebbe non esserci necessità di presentare Intrastat.

Operazioni Extracomunitarie (Extra UE)

  1. Dogane e Dichiarazione di Importazione/Esportazione:
    • Le merci spedite al di fuori dell’UE saranno soggette a procedure doganali rigorose. È necessario presentare una dichiarazione di esportazione.
    • All’importazione di beni da paesi extra UE, è necessario adempiere a procedure doganali, inclusa la dichiarazione di valore e il pagamento di eventuali dazi doganali e IVA.
  2. Dazi e Tasse:
    • L’importazione di beni può comportare l’applicazione di dazi e IVA sull’importazione. L’importo dipende dalla classificazione doganale dei beni.
  3. Regolamenti e Restrizioni:
    • È fondamentale essere a conoscenza di eventuali restrizioni, regolamenti e normative specifiche che possono riguardare i prodotti destinati a essere esportati o importati.
  4. Obbligo di registrazione:
    • Le aziende che commerciano con paesi extra UE devono registrarsi presso l’Agenzia delle Dogane e possono necessitare di un codice EORI (Economic Operators Registration and Identification).

Rapporti con l’Agenzia delle Dogane

  • Le aziende devono mantenere un contatto attivo con l’Agenzia delle Dogane per assicurarsi di essere sempre aggiornate su normative, cambiamenti legislativi, e per ottenere chiarimenti su pratiche specifiche.
  • È consigliabile anche valutare la consulenza di esperti in materia doganale e fiscale per garantire una gestione conforme delle operazioni e-commerce.

 

In conclusione, le operazioni di e-commerce intra ed extra UE richiedono un’attenta gestione degli obblighi fiscali e doganali, in particolare per quanto riguarda la dichiarazione IVA e le procedure Intrastat. Le aziende devono essere proattive nel mantenere aggiornati i loro rapporti con l’Agenzia delle Dogane, soprattutto alla luce delle recenti riforme e dei cambiamenti normativi previsti per il 2024. La digitalizzazione delle procedure doganali e l’adozione del “One Stop Shop” rappresentano passi significativi verso una maggiore efficienza e conformità. È essenziale che le imprese si avvalgano di consulenze specialistiche per navigare con successo in questo complesso panorama normativo, garantendo così una gestione ottimale delle loro operazioni commerciali internazionali.